Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la dignità umana come inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata in ogni forma, in particolar modo nei luoghi di lavoro. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, alla tutela della sua personalità morale e non può essere sottoposto per motivi di lavoro a trattamenti degradanti, mortificanti o umilianti.
      2. Tutti i prestatori di lavoro hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente. Allo scopo di assicurare una completa parità, il principio di non discriminazione non osta all'adozione o al mantenimento di specifiche misure finalizzate a evitare o a riequilibrare gli svantaggi tra i lavoratori.
      3. La Repubblica incoraggia e sostiene le iniziative volte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, tali da determinare degrado, anche contrastando l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche ovunque praticate per motivi di lavoro.